GAL - Isola Salento

FAQ – Bando PSR 2007-2013 Misura 311 azioni 1 e 4

Di seguito si riportano alcune risposte dello staff del GAL Isola Salento alle FAQ (frequently asked questions) relative alle previsioni del Bando di Misura 311 Azioni 1 e 4 già pubblicato, riportate espressamente in considerazioni degli atti, delle norme e dei regolamenti comunitari, nazionali e regionali disponibili alla data attuale:

D1: Il bando dell’azione 311.1 prevede fra le spese ammissibili l’ammodernamento, con interventi di adeguamento e ristrutturazione, dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti e l’acquisto di attrezzature e altri beni necessari per la fornitura di ospitalità agrituristica ad eccezione dell’acquisto di beni non inventariabili (es. piatti, posateria, tovaglie, lenzuola, ecc.): si chiede se sia possibile prevedere fra le spese ammissibili anche quelle relative alla realizzazione di opere ed all’acquisizione di servizi e forniture rivolte alla erogazione di servizi ludico-ricreativi all’interno dell’agriturismo, quali ad esempio quelle rivolte alla realizzazione di maneggio per cavalli, parco giochi, piscina etc.

R1: Ai sensi dell’art.2 della Legge Regionale n. 34/85, come peraltro per la legge quadro nazionale, sono considerate attività agrituristiche le seguenti attività:

a)     dare ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;

b)     somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri;

c)      organizzare attività ricreative o culturali nell’ ambito dell’azienda …

Poiché con precedenti atti la Regione Puglia ha già considerato ammissibile ai sensi della stessa misura 311 anche – ad esempio – la spesa relativa alle opere, impianti, arredi ed attrezzature volte alla somministrazione di alimenti e bevande, e poichè inoltre lo stesso bando riporta l’ammissibilità di piatti, posateria etc, non vi è dubbio che la definizione di “ospitalità agrituristica” prevista dal bando non corrisponda alla sola definizione di “ospitalità agrituristica” come prevista dalla legge regionale in specie ma invece corrisponda alla definizione più estesa di “attività agrituristica” prevista dalla stessa legge regionale.

Pertanto devono considerarsi ammissibili le spese di ammodernamento, con interventi di adeguamento e ristrutturazione, dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti e l’acquisto di attrezzature e altri beni necessari strumentali allo svolgimento delle attività di ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori, di somministrazione di pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e di organizzazione di attività ricreative o culturali nell’ ambito dell’azienda.

Alla data attuale e stante l’attuale versione del PSR (marzo 2010) il discrimine non è pertanto sulla tipologia di intervento ma sulla tipologia di spesa: in tal senso, in risposta alla sua domanda, si può affermare che possono essere considerate spese ammissibili a finanziamento – sempre che risultino urbanisticamente approvate dai competenti uffici e pertanto cantierabili oltre che compatibili con la domanda di iscrizione EROA e con le relative caratterizzazioni agronomiche, economiche e finanziarie – anche quelle rivolte alla realizzazione di attività ricreative quali maneggio per cavalli, parco giochi, piscina ma limitandole esclusivamente alla caratterizzazione in termini di adeguamento e ristrutturazione di locali preesistenti e di acquisto di arredi ed attrezzature e non già di nuova realizzazione di locali, vani, opere, impianti etc.

Nel dettaglio – ad esempio – potrà essere ritenuta ammissibile la spesa per l’acquisto di una piscina completa fuori terra amovibile (attrezzatura) ma non la realizzazione di opere, lavori ed impianti per la realizzazione di una piscina interrata; sarà ritenuta ammissibile la spesa per per l’acquisto di attrezzature di gioco per i bambini come altalene, giostre, scivoli e simili, ma non anche le spese per la realizzazione di opere, lavori ed impianti volti alla realizzazione del verde ed del parco e del giardino con relative opere ed impianti; saranno ammissibili le spese per la ristrutturazione delle stalle esistenti per il maneggio e per l’acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie per l’attività ippoturistica ma non saranno ritenute ammissibili le opere, i lavori e gli impianti esterni e separati dagli immobili preesistenti oltre che le nuove edificazioni.

D2: : si chiede se sia possibile, ai sensi del bando dell’azione 311.1, prevedere fra le spese ammissibili anche quelle relative alla realizzazione di opere, lavori, impianti ed all’acquisizione di servizi e forniture rivolte alla realizzazione di spazi aperti attrezzati destinati alla sosta di campeggiatori.

R2: con riferimento a quanto riportato nella risposta alla diomanda n.1 si conferma che alla data attuale e stante l’attuale versione del PSR (marzo 2010) si può affermare che possono essere considerate spese ammissibili a finanziamento – sempre che risultino urbanisticamente approvate dai competenti uffici e pertanto cantierabili oltre che compatibili con la domanda di iscrizione EROA e con le relative caratterizzazioni agronomiche, economiche e finanziarie – quelle rivolte alla realizzazione di spazi aperti attrezzati destinati alla sosta di campeggiatori ma limitandole esclusivamente alla caratterizzazione in termini di adeguamento e ristrutturazione di locali preesistenti e di acquisto di arredi ed attrezzature e non già di nuova realizzazione di locali, vani, opere, lavori ed impianti.

D3: con riferimento al bando dell’azione 311.1 che considera spese ammissibili quelle relative a “l’ammodernamento, con interventi di adeguamento e ristrutturazione, dei locali preesistenti ivi compresi modesti ampliamenti si chiede se – relativamente ai modesti ampliamenti limitati ai vani tecnici e di servizio – quale rapporto massimo fra ampliamento e superficie preesistente possa essere considerata ammissibile.

R3: si ritiene di poter affermare che le spese per la nuova realizzazione di modesti ampliamenti se relativi a vani tecnici e di servizio potranno essere considerate ammissibili sempre che risultino urbanisticamente approvate dai competenti uffici e pertanto cantierabili oltre che compatibili con la domanda di iscrizione EROA e con le relative caratterizzazioni agronomiche, economiche e finanziarie. Pertanto in ordine alla percentuale massima di ampliamento si ritiene che la stessa sia oggetto di valutazione dei competenti urbanistici uffici sovra citati e pertanto che il progetto presentato, qualora sia autorizzato e cantierabile, contenga in sé ampliamenti per vani tecnici e di servizio nella norma. Ad ogni buon conto si prevede che i modesti ampliamenti oltre che caratterizzati come  sopra non debbano superare il 10% della superficie esistente.

 D4: l’azione 311.4 è relativa alla produzione e commercializzazione di prodotti artigianali in ambito aziendale, non compresi nell’allegato I del Trattato. In tal senso si chiede se possono considerarsi ammisibili le spese per la produzione e commercializzazione dei seguenti prodotti:

– prodotti agroalimentari tipici come definiti nella “Decima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” approvata con Decreto MIPAF del 16/06/2010;

– prodotti agroalimentari di base, ovvero derivati dalla trasformazione di prodotti agroalimentari di base, ovvero equiparati ad una delle due categorie precedenti e definiti merci  riportati negli allegati I e II del Reg. CE n. 578/2010 del 29 giugno 2010, come da art. 1 dello stesso regolamento;

– prodotti agroalimentari riportati negli allegati I e II del Reg. CE n. 2081/92 del 14 luglio 1992, come da art. come da art. 1 dello stesso regolamento;

R4: si ritiene di poter affermare che:

– non possono considerarsi ammissibili le spese per la produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali come definiti nella “Decima revisione dell’elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali” approvata con Decreto MIPAF del 16/06/2010 ad eccezione dei prodotti liquorosi ivi riportati, purché ovviamente abbiano i requisiti di cui al 2° comma dell’art.1 del D.M. 350/99, in quanto la Regione Puglia (http://www.agricolturaequalita.it/index.php?option=com_content&view=article&id=101&Itemid=38) definisce i succitati prodotti quali prodotti destinati all’alimentazione umana elencati nell’allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea;

– possono considerarsi ammissibili e spese per la produzione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari di base, ovvero derivati dalla trasformazione di prodotti agroalimentari di base, ovvero equiparati ad una delle due categorie precedenti e definiti merci  riportati negli allegati I e II del Reg. CE n. 578/2010 del 29 giugno 2010, come da art. 1 dello stesso regolamento, oltre che prodotti agroalimentari riportati negli allegati I e II del Reg. CE n. 2081/92 del 14 luglio 1992, come da art. come da art. 1 dello stesso regolamento, in quanto espressamente definiti al di fuori dell’ambito di applicazione dell’allegato 1 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.