Si rammenta ai beneficiari di interventi relativi al PSL che al fine del riconoscimento dell’ammissibilità delle spese, le stesse dovranno riferirsi ad interventi ultimati entro il termine decretato (comprensivo di eventuali proroghe concesse).
A tal proposito si segnala che, come espressamente previsto nei bandi di misura/azione:
“L’investimento si intende ultimato quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno completati e le relative spese ‐ giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente pagate dal beneficiario degli aiuti, come risultante da estratto del conto corrente dedicato.”
A maggior dettaglio si precisa che:
– la domanda di pagamento a saldo dovrà essere corredata da certificazione di regolare esecuzione entro e non oltre il termine ultimo decretato (vedi schema disponibile http://www.isolasalento.org/index.php?option=com_content&view=article&id=223:avviso-psl-gal-isola-salento-documentazioni-da-presentare-in-fase-di-saldo&catid=105:news)
– la domanda di pagamento a saldo dovrà essere corredata da fatturazioni delle spese effettuate, relativi pagamenti e quietanze, datati precedentemente al termine ultimo decretato ovvero anche successivamente a tale termine ma comunque entro e non oltre i termini di presentazione della domanda di saldo;
– in caso di presenza fatturazioni delle spese effettuate, relativi pagamenti e quietanze, datati successivamente al termine ultimo decretato (ma comunque entro il termine ultimo di presentazione delle domande di saldo), le stesse fatturazioni dovranno espressamente riportare nella relativa descrizione la dicitura di “interventi ultimati entro il termine ultimo decretato del __/__/___”; per le spese relative ad acquisti di beni mobili non potranno ritenersi ammissibili fatturazioni delle spese effettuate, relativi pagamenti e quietanze, datati successivamente al termine ultimo decretato, a meno che le stesse non siano successive e collegate a documento di trasporto datato entro il termine ultimo decretato, ed a loro volta datate entro e non oltre il 15° giorno del mese successivo alla data del documento di trasporto: anche in tale caso comunque non potranno essere considerati ammissibili fatturazioni, relativi pagamenti e quietanze, datati successivamente al termine ultimo di presentazione delle domande di saldo;
– in caso di presenza fatturazioni delle spese effettuate e/o relativi pagamenti e quietanze, datati successivamente al termine ultimo decretato (ma comunque entro il termine ultimo di presentazione delle domande di saldo) saranno necessariamente di applicazione le riduzioni sul contributo erogabile come previste e quantificate dalle relative disposizioni della Regione Puglia che si allegano.
ATTENZIONE !
1) Si raccomanda particolare attenzione ed oculata valutazione di opportunità in caso di presentazione a saldo di fatture e/o pagamenti datati successivamente al termine ultimo decretato. Tanto in ragione delle particolari penalizzazioni introdotte dal meccanismo delle riduzioni di cui sopra. Infatti, a puro titolo di esempio, un beneficiario che avesse ottenuto un contributo di 100.000 euro e dovesse presentare a saldo anche una sola fattura e/o un pagamento datato successivamente al termine ultimo decretato, quandanche tale fattura e/o pagamento fosse di importo irrisorio (ad esempio 100 euro) verrebbe penalizzato non solo con la non ammissione di tale fattura e/o pagamento ma in aggiunta con una decurtazione del contributo ammesso da un minimo di 3.000 euro ad un massimo di 7.000 euro (a secondo del ritardo della fattura e/o pagamento);
2) Si porta a conoscenza che le schede di riduzione di cui alle succitate disposizioni sono state aggiornate con l’introduzione di una ulteriore riduzione per il mancato rispetto dei termini stabilito per la presentazione delle domande di pagamento a saldo (60 giorni dal termine di ultimazione decretato). Più precisamente la riduzione opera nella percentuale del 3% del contributo complessivamente concesso per ritardo entro i 30 giorni, del 5% del contributo complessivamente concesso per ritardo tra i 30 giorni ed i 90 giorni. Il contributo si intende invece revocato per ritardi superiori ai 90 giorni.