In tema di finanza agevolata per le PMI, per salvaguardare la libera concorrenza nel mercato comune europeo garantendo anche incentivi alle imprese, con il Regolamento UE 1407/20132013 si regolamentano gli aiuti de minimis, “minori” e quindi non lesivi per i concorrenti, sottratti all’applicazione del veto, di cui all’art. 87, parag. 1 del Trattato Istitutivo della CE, visto che prevedono una soglia per i contributi pubblici: al di sotto della quale, il divieto per gli Stati Membri diventa inapplicabile; sono esclusi da questo regolamento i settori della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca in quanto disciplinati da regolamenti de minimis specifici.
I contributi in esame sono esentati dagli obblighi di notifica, art 108 par 3 del Trattato, in quanto si presuppone che per loro natura e modesta entità non siano in grado di incidere sugli scambi o produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza (come richiesto dal regolamento)
La ratio dei “de minimis” è quella di permettere agli Stati Membri di sostenere alcuni settori di attività o imprese, tramite la concessione di aiuti di modesta entità senza dover attendere l’autorizzazione da parte della Commissione, semplificando e velocizzando le procedure.
Per ciò che riguarda il limite massimo di aiuti concessi alla medesima impresa, questo non può superare i 200.000,00 euro in tre anni, ad eccezione delle imprese che operano nel settore dei trasporti su strada per conto di terzi, che possono ricevere al massimo 100.000,00 euro.
Aiuti ammissibili
Come previsto dall’art. 87 (ex art. 92), sono incompatibili con il Mercato Comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati o attraverso risorse statali che, favorendo alcune imprese o produzioni, falsino o minaccino la concorrenza.
Di conseguenza, sono ammissibili gli aiuti:
- a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, se accordati senza discriminazioni determinate dall’origine dei prodotti,
- destinati a ovviare a danni da calamità naturali o altri eventi eccezionali,
- concessi all’economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione del Paese, se necessari a compensarne gli svantaggi economici,
- destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,
- destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro,
- destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse,
- destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all’interesse comune,
- le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Aiuti non ammissibili
- Concessi a imprese del settore pesca e acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- concessi a imprese del settore produzione primaria dei prodotti agricoli, qualora l’importo dell’aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,
- per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività di esportazione;
- subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.
Attività considerate impresa: qualsiasi entità che eserciti attività economica indipendentemente dallo status giuridico e dalla modalità di finanziamento. Se la medesima entità controlla più attività, queste sono da considerarsi un’unica impresa (Regolamento UE 1407/2013), cioè un insieme di entità separate dal punto di vista giuridico ma legate da una relazione tra quelle previste dall’elenco seguente:
- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Casi in cui è consentito il Cumulo aiuti sono individuati nell’art. 5 del Regolamento 1407/2013, spiega che se il cumulo avviene con aiuti concessi in base al Regolamento UE 360/2012 della Commissione, il massimale è fissato a 500.000 euro spalmati su tre esercizi finanziari; se avviene con aiuti concessi su regolamenti diversi dal 360/2012, il massimale è di 200.000 euro.